Come noto con la conversione nella Legge n. 31/2008 del Decreto legge n. 248/2007 è stato stabilito il permanere del diritto alla pensione di reversibilità ai figli inabili anche nel caso questi prestino attività lavorativa (vedi la notizia dello scorso anno).
Importante è il tema dell’accertamento della finalità terapeutica del lavoro: l’attività svolta dal soggetto inabile deve avere una funzione terapeutica e di inclusione sociale e tali caratteristiche, per espressa previsione normativa, sono accertate dall’Istituto che eroga la prestazione attraverso i suoi Centri medico Legali. La circolare afferma che a tal fine sarà necessario acquisire una documentazione rilasciata dai centri di riabilitazione presso cui il lavoratore ha eventualmente svolto un programma di ergoterapia o, in assenza di questo, dal Centro per l’Impiego che ha avviato la persona al lavoro.
(News tratta dal sito AIPD Nazionale www.aipd.it di cui la prima pubblicazione)