INVALIDITA' CIVILE

Le novità del 2010: le nuove procedure per la richiesta del riconoscimento e gli importi per l’anno in corso
La legge n. 102 del 3 agosto 2009 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140) ha introdotto alcune novità relative all’invalidità civile con effetto dal primo gennaio 2010.

In particolare ci si riferisce all’art. 20 “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”.

Dal 1° gennaio 2010 cambiano alcune disposizioni:
- le commissioni mediche competenti alla valutazione sanitaria in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità sono integrate da un medico INPS (comma 1);
- sarà competenza dell’INPS accertare la sussistenza dei requisiti sanitari (le visite di verifica) (comma 2);
- la domanda per l’accertamento andrà presentata all’INPS per via telematica e non più alla ASL (comma 3);
- il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato-Regioni disciplinano le modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (comma 4).

Il comma 6 inoltre stabilisce che entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni dettate dalla legge in questione (quindi febbraio 2010), sarà nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell’invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma sarà trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia.

L’INPS ha emanato la circolare n. 131 del 28 dicembre 2009, fornendo indicazioni sulla base della Determinazione INPS n. 189 del 20 ottobre 2009 “Il nuovo processo dell’invalidità civile alla luce dell’art. 20 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema”.

Riassumiamo di seguito i nuovi adempimenti da seguire per la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, la cecità, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità.
A fine documento i nuovi importi e limiti di reddito delle provvidenze economiche per l’anno in corso.

Tutta la procedura è diventata online e dovrà essere inoltrata accedendo al sito INPS attraverso un codice PIN preventivamente richiesto. Le modalità da seguire per ottenere il PIN (per i medici, i cittadini, i patronati, le associazioni ANFASS, ANMIC, ENS, UIC) sono indicate nel Messaggio INPS n. 30401 del 31/12/09.
Nel caso il cittadino non voglia o non possa procedere autonomamente, potrà rivolgersi e farsi assistere da un Patronato o da una delle associazioni di categoria riconosciute:

Passaggio 1: il rilascio del certificato medico
Il cittadino che vuole richiedere il riconoscimento deve rivolgersi al suo medico che dovrà compilare il certificato secondo il modello C indicato dalla Determinazione INPS n. 189/09 (nel caso di richiesta di visita domiciliare il modello è quello D); se il medico non ha ancora richiesto all’INPS il PIN per poter compilare online il modello, potrà compilare il certificato cartaceo seguendo comunque il modello INPS.
In questo caso il cittadino dovrà poi rivolgersi a un patronato o a una delle associazioni di categoria riconosciute il cui medico acquisirà il certificato e lo compilerà online. Al termine della compilazione online, il certificato (di validità 30 giorni) avrà assegnato un numero che dovrà essere riportato sulla domanda, anche questa da compilare e inviare online. Il cittadino dovrà farsi rilasciare copia cartacea del certificato, firmata dal medico certificatore perchè dovrà presentarla in sede di visita medica.

Passaggio 2: la compilazione e l’invio della domanda all’INPS
Una volta compilato il certificato medico online e non oltre il trentesimo giorno dal suo rilascio, sarà necessario procedere con la compilazione della domanda . Questo adempimento potrà essere realizzato direttamente dal cittadino che sia in possesso del PIN per l’accesso al sito INPS, oppure dal patronato o da una delle associazioni di categoria riconosciute. Nella domanda si può indicare anche un indirizzo di posta elettronica dove ricevere tutte le comunicazioni successive. Al termine della procedura il sistema rilascerà una ricevuta, stampabile, che conterrà il numero di protocollo della domanda e la data di presentazione della stessa. Inoltre, contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, il sistema proporrà l’agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP del richiedente. La data della visita non potrà superare i 30 giorni dalla data della domanda o 15 nel caso di persona affetta da patologia oncologica o da patologia/condizione compresa nel DM 2 agosto 2007.

Passaggio 3: la visita medica
La visita medica continuerà ad essere effettuata presso la ASL territorialmente competente. Il cittadino dovrà presentarsi portando con sé la copia cartacea del certificato medico firmata dal medico certificatore oltre alla ulteriore documentazione sanitaria di cui è in possesso, e se vuole potrà farsi accompagnare da un suo medico di fiducia. Se non dovesse presentarsi sarà nuovamente convocato entro i successivi 3 mesi, ma la mancata presentazione anche alla nuova visita sarà considerata come rinuncia alla domanda con perdita di efficacia della stessa (in caso di impedimento, il cittadino può comunque chiedere una nuova data di visita). Nella commissione medica sarà sempre presente un medico INPS.

Passaggio 4: il verbale
L’accertamento sanitario potrà concludersi secondo due diverse modalità:
a) giudizio medico-legale espresso all’unanimità: in questo caso il verbale viene validato dal responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente e immediatamente inviato al cittadino; nel caso di beneficio economico derivante dal riconoscimento effettuato, sarà contestualmente attivata la procedura per l’erogazione dello stesso (se il responsabile del CML dovesse riscontrare elementi tali da non consentire l’immediata validazione, sarà seguito il procedimento utilizzato nel caso di giudizio espresso a maggioranza);
b) giudizio medico-legale espresso a maggioranza: il responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente sospende l’invio del verbale al cittadino e nei 10 giorni successivi può o validare il verbale o disporre una nuova visita da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.
Il verbale sarà redatto in formato elettronico secondo il modello E indicato dalla Determinazione INPS n. 189/09. Una volta validato il verbale, questo sarà inviato al cittadino in duplice copia, una delle quali contenente esclusivamente il giudizio finale senza i dati sensibili, per un eventuale uso amministrativo da parte del titolare.

Passaggio 5: l’erogazione delle provvidenze economiche eventualmente spettanti
Con l’invio del verbale si attiva una procedura amministrativa nel caso in cui il riconoscimento preveda un beneficio economico. Nelle regioni in cui l’INPS ha la titolarità della concessione, la comunicazione allegata al verbale contiene anche la richiesta dei dati necessari all’accertamento dei requisiti socioeconomici (anche questi possono essere forniti via informatica dal sito INPS). Nelle regioni in cui la concessione è di competenza di enti diversi dall’INPS, questo invia all’ente e al cittadino la comunicazione e il verbale.

Per maggiori informazioni vedi la pagina informativa sul sito dell'INPS.



GLI IMPORTI E I LIMITI DI REDDITO DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE PER IL 2010
Con decreto del Ministero dell’economia 19 novembre 2009 e successiva circolare INPS n. 132 del 29 dicembre 2009 sono stati stabiliti i nuovi importi delle provvidenze economiche per gli invalidi civili e i nuovi limiti di reddito:

Indennità di frequenza - Assegno mensile: € 256,67. Limite di reddito € 4.408,95

Pensione di totale inabilità lavorativa: € 256,67. Limite di reddito € 15.154,24

Indennità di accompagnamento: € 480,47. Non c’è limite di reddito



(News tratta dal sito AIPD Nazionale www.aipd.it di cui la pubblicazione ufficiale)

 

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