Le spese sostenute per l´acquisto dei veicoli dei disabili danno diritto a una detrazione dall´Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi, pari al 19% del loro ammontare. Le seguenti categorie di disabili hanno diritto all´agevolazione: persone non vedenti e sorde; persone disabili con handicap psichico o mentale titolari dell´indennità di accompagnamento; persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
La detrazione compete una sola volta, cioè per un solo veicolo, nel corso di un quadriennio, che decorre dalla data di acquisto, e deve essere calcolata su una spese massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. Oltre alla detrazione Irpef del 19%, è possibile fruire: dell´Iva con aliquota agevolata al 4%, anziché aliquota al 22%, sull´acquisto di autovetture (con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel); dell´esenzione del bollo auto; dell´esenzione dell´imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.