L'esenzione spetta senza limite di valore dell'autoveicolo ma può essere richiesta solo per le auto di cilindrata non superiore a 2000 cc se benzina o 2800 cc se diesel.
L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui ci si dovrà rivolgere è l'Ufficio tributi dell'ente Regione.
Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti ci si può rivolgere all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell'Aci.
La domanda, redatta in carta semplice, va presentata allegando:
L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui ci si dovrà rivolgere è l'Ufficio tributi dell'ente Regione.
Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti ci si può rivolgere all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell'Aci.
La domanda, redatta in carta semplice, va presentata allegando:
- fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all'indennità di accompagnamento o per la ragione Lombardia anche all'indennita' di frequenza
- certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92
- fotocopia del libretto di circolazione dell'auto
- fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi che indica che la persona con disabilità è fiscalmente a carico del titolare dell'auto, o autocertificazione
- fotocopia Documento d'identita'
- fotocopia Codice Fiscale
Per fruire dell'agevolazione è necessario che l'auto abbia un unico intestatario: se la macchina è cointestata, pur in presenza di tutti i requisiti, si perde il diritto all'esenzione.
Le regioni Emilia Romagna (con legge regionale 22 dicembre 2003 n. 30) e Lombardia (con legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 ) non contemplano, tra i requisiti necessari ai fini dell'esenzione, la titolarità dell'indennità di accompagnamento, considerando sufficiente il solo certificato di handicap in situazione di gravità.
L'esenzione è valida per una sola auto e anche per gli anni successivi; l'istanza va ripresentata solo nel caso il veicolo venga sostituito. Nel caso in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venire meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in argomento, deve essere cura del contribuente comunicarlo tempestivamente all'ufficio competente.
Ricordiamo inoltre che coloro che hanno pagato il bollo pur avendo diritto all'esenzione hanno facoltà di richiederne il rimborso.
Sulla domanda di rimborso, redatta in carta semplice, devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento.
Alla domanda di rimborso si deve allegare l'originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare e la fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (certificato di handicap in situazione di gravità e, fatta eccezione per Lombardia ed Emilia Romagna, certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento).