Nel nostro Paese le persone che presentano difficoltà tali da determinare incapacità, parziale o totale, di compiere gli atti normalmente compiuti in condizioni di salute possono richiedere il riconoscimento di invalidità civile.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata alla ASL di zona (Ufficio Invalidi Civili) utilizzando i moduli prestampati, cui allegare un certificato medico che attesti le condizioni di salute del richiedente (le persone con sindrome di Down possono allegare anche la mappa cromosomica, anche se non necessariamente richiesta).Nel modulo va segnata la voce "Invalido civile" (lo stesso prestampato infatti prevede la richiesta anche per il riconoscimento della cecità e del sordomutismo).
Nel caso di minori, presenta la domanda uno dei genitori o comunque chi esercita la rappresentanza legale.
Non esiste un limite minimo di età pertanto la ASL deve sempre accettare l'istanza: la Sentenza della Corte di Cassazione n. 11329 del 7 giugno 1991 ha sancito questo dovere della ASL e la Circolare del Ministero dell'interno n. 3, del 22 gennaio 1992 "Concessione dell'indennità di accompagnamento ai minori di 15 mesi di età" invita le ASL a muoversi in questa direzione. Un'altra recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1377 del 29 gennaio 2003 ha ribadito tale concetto.
Al compimento del diciottesimo anno di età, ogni persona riconosciuta invalida civile deve passare una visita di "revisione" e occorre quindi presentare nuova domanda secondo la prassi prima indicata; invece del certificato medico è sufficiente presentare il verbale di invalidità di cui si è in possesso, oltre ad eventuale altra certificazione prodotta successivamente al precedente accertamento. Essendo il richiedente maggiorenne, se non è stato interdetto, la domanda deve essere firmata da lui stesso.
Al momento della presentazione della domanda, l'impiegato della ASL deve rilasciare una sorta di ricevuta nella quale sia indicata la data e il numero della pratica.
Scarica qui i moduli di presentazione della domanda:
- Richiesta invalidità civile richiedente maggiorenne
- Modello richiesta accredito in c/c bancario maggiorenne
- Richiesta invalidità civile richiedente minorenne
- Modello richiesta accredito in c/c bancario minorenne
La visita medica
Il richiedente deve essere chiamato a passare una visita medica presso la ASL entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.Trascorso tale termine senza che la visita sia stata fissata, è possibile presentare diffida in carta semplice all'assessorato alla Sanità della Regione. Questo è tenuto a fissare la data della visita presso la Commissione ASL competente entro il termine complessivo di nove mesi dalla domanda, ma se la diffida viene presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, la visita deve avvenire entro 90 giorni (comma 1, art. 3, Decreto Presidente Repubblica n. 698, 21/9/94).
Se anche dopo la diffida non viene fissata la visita medica, il richiedente ha diritto di presentare ricorso legale al Ministero delle Finanze (già Ministero del Tesoro).
La Commissione medica che presiede alla visita per l'invalidità civile è composta da tre medici (uno legale, che è anche il presidente, e, tra gli altri due, almeno uno specialista in medicina del lavoro) e un sanitario - di volta in volta - dell'ANMIC, dell'UIC, ENS e dell'ANFFAS (art. 1 e 2 della Legge n. 295, 15/10/90).
Si può andare alla visita medica accompagnati da un proprio medico di fiducia. E' anche possibile, se ricorrono i requisiti, chiedere che la visita sia fatta presso il proprio domicilio (i requisiti devono essere quindi l'impossibilità, provata, di muoversi per difficoltà motorie o di salute particolari).
Il verbale
Dopo la visita la ASL invia tutta la documentazione, compreso il verbale che ha redatto e che contiene l'indicazione di quanto riconosciuto, a una Commissione Periferica del Ministero del Tesoro che può accordare il nullaosta oppure esprimere un dissenso su quanto la ASL ha deciso.Nel primo caso il richiedente riceve il verbale così come è stato redatto dalla Commissione ASL; nel secondo caso il richiedente riceve dal Ministero una convocazione a nuova visita medica o la richiesta di produrre altra certificazione; al termine di questa ulteriore verifica, il richiedente riceve il verbale.
Insieme al verbale, se da questo deriva il diritto a percepire una provvidenza economica, si riceve una comunicazione dall'ente preposto al pagamento al fine di produrre ulteriore documentazione necessaria per la risoluzione della pratica e l'erogazione della provvidenza.
Le provvidenze economiche
Entro 180 giorni dalla data di ricezione del verbale, se è stato accordato il diritto a una provvidenza economica, le procedure per la concessione di questa devono essere concluse (comma 1, art. 4, DPR n. 698, 21/9/94).I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di istanza alla ASL, oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale (comma 1, art. 5, DPR n. 698, 21/9/94). L'ente erogatore è tenuto a corrispondere, sulle prestazioni dovute gli interessi legali secondo le norme previste dal Codice Civile (comma 2, art. 5, DPR n. 698, 21/9/94).
I maggiorenni non interdetti ritirano la provvidenza personalmente o possono delegare ad altri.
E' possibile richiedere l'accreditamento sul conto corrente bancario (Decreto Ministero del Tesoro, 28/11/96) o anche su conto corrente postale o libretto di risparmio postale o carta postcard attraverso una domanda alla competente direzione provinciale del Ministero delle Finanze (DPR n. 348, 14/9/98). Il Decreto non pone alcuna limitazione né dètta alcuna disposizione particolare nel caso di minori. Per questi è certamente indispensabile che il conto corrente su cui si vuole far accreditare la provvidenza economica sia cointestato al minore (perché è lui il titolare della stessa) e ai genitori.
Alcuni genitori vorrebbero far accreditare le mensilità su conti loro intestati, ma esiste un problema di titolarità della provvidenza economica: non è possibile che l'INPS eroghi una provvidenza di cui è titolare una persona sul conto di un'altra (pur essendo quest'altra il genitore, e quindi a tutti gli effetti il rappresentante legale del figlio).
A volte alcuni uffici postali chiedono ai genitori di produrre un'autorizzazione da parte del Tribunale dei minori per disporre della provvidenza economica del figlio; non si tratta di disposizioni specifiche per bambini con disabilità ma si entra nel complesso ambito della generale tutela dei minori: queste richieste possono avere una loro motivazione quando si tratta di cifre di una certa entità (erogate per esempio a seguito di un ricorso vinto).