Allegato "A" al N.8449 Rep./N.6428 Racc.
ART.1 Denominazione sede e durata
1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata:
"AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN –
Sezione di Bergamo - Associazione di promozione sociale"
ovvero, anche
"AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN –
Sezione di Bergamo - Associazione di promozione sociale - Ente del Terzo Settore",
in forma abbreviata
"AIPD – Sezione di Bergamo - APS"
ovvero ancora in forma abbreviata
"AIPD – Sezione di Bergamo - APS - ETS"
che nel prosieguo del testo sarà denominata "Associazione".
In particolare, in conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto "Associazione", ha l’obbligo di inserire l’acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di promozione sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Ha inoltre la possibilità di aggiungere l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore potrà del pari essere utilizzata, ove richiesto, la denominazione "AIPD – Sezione di Bergamo - APS - già ONLUS".
Si rinvia all'art. 46 comma primo, lett. b).
2. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura; il tutto nel rispetto della disciplina di cui all'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 2017.
3. L’Associazione ha sede a Bergamo.
4. Ai sensi dell'art.111-ter c.c., ove applicabile, il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato
dall’Organo amministrativo.
5. L'indirizzo della sede è fissato in Via Borgo Santa Caterina, 1/D.
6. La durata dell'ente è illimitata. Il suo scioglimento può essere deliberato solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci.
7. L'Associazione è sezione autonoma dell'"AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN, con sede in Roma, anche denominata, "AIPD Nazionale".
ART.2 Scopo, finalità e attività
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuate nel successivo comma.
L'ente si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge la propria attività in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi connessi o collegati all'ente, il tutto - come di seguito meglio indicato - ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il tutto con la precisazione che detto articolo si intende ivi integralmente richiamato).
2. In particolare, l'ente si prefigge lo scopo di:
A - contribuire allo studio della sindrome di Down; (attività riconducibile alla lettera c) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
B – operare a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico, sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze; (attività riconducibile alle lettere c) e w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
C - facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado; (attività riconducibile alle lettere d) e w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
D - promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale, anche con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo; (attività riconducibile alle lettere d) e w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
E - promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta; (attività riconducibile alla lettera q) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
F - raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone con sindrome di Down; (attività riconducibile alla lettera h) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
G - favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni; (attività riconducibile alla lettera i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
H - creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori soci sanitari; (attività riconducibile alle lettere b), h), i) e w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
I - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con sindrome di Down; (attività riconducibile alla lettera w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
L - offrire agli organi legislativi e di governo dello Stato, della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione; (attività riconducibile alla lettera w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
M - tenere i contatti con tutte le associazioni anche a livello internazionale che si occupano dei problemi delle persone con sindrome di Down, della disabilità e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni; (attività riconducibile alle lettere h) e w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
N - tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; (attività riconducibile alle lettere c) e w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
O - patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto; (attività riconducibile alle lettere h) e i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017).
Dette attività dovranno comunque essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano pro tempore l'esercizio.
3. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D.lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
5. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART.3 Ammissione e numero degli associati
1. L’associazione è composta dai Soci:
A) ORDINARI: persone con sindrome di Down, genitori, affidatari, fratelli e sorelle, parenti entro il IV grado e tutori ed amministratori di sostegno di persone con sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down), che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e desiderino contribuire e partecipare attivamente alla vita associativa;
B) COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, condividono gli scopi e le attività dell’Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell’Associazione; il socio Collaboratore che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile dell’Organo di amministrazione, previo versamento del contributo minimo annuale, stabilito dall’Assemblea per i Soci Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell’effettiva cessazione della collaborazione.
C) BENEMERITI: persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito, in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell’Associazione, acquisendo particolari meriti. Il socio Benemerito è nominato dall’Assemblea.
2. Possono aderire all’associazione altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, il tutto nel rispetto dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge ed in particolare all'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.
4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto di AIPD Nazionale ed eventuali regolamenti (atteso che l'ammissione al presente ente determina l'acquisizione ex se della veste di associato ad AIPD nazionale).
La presentazione della domanda di iscrizione all’ "AIPD Nazionale" ed il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l’inoltro.
5. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del presente statuto.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
7. In relazione all'ammissione di nuovi associati, si fa espresso rinvio all'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
ART.4 Diritti e obblighi degli associati
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali
contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.
A fronte di un giustificato motivo, è ammessa la richiesta di un contributo una tantum.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata
entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Il mancato pagamento della quota determina l'esclusione ai sensi del successivo art. 5.
3. Ciascun associato ha il diritto di:
- partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega (nei limiti di cui infra) e presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
- recedere in qualsiasi momento, nei modi di Legge e di Statuto;
4. Ciascun associato ha il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea, nei termini e nei modi convenuti.
ART.5 Perdita della qualifica di associato
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, scioglimento, recesso o esclusione, oltre che negli altri casi indicati nel presente statuto.
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione.
Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all’Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
In particolare l’Organo di Amministrazione può deliberare l’esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall’Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell’Organo di Amministrazione che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può chiedere, tramite raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’Associazione, che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
ART.6 Organi
1. Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea degli associati/soci;
- l’Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente e il Vice Presidente ove nominato;
- il Collegio dei revisori o Revisore Unico;
- l’Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla Legge;
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l’Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso.
4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
Ad essi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Il tutto nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.
ART.7 Assemblea
1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza degli associati.
2. L’ Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza e/o impedimento, dal vicepresidente.
4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma tre, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, che ivi si richiama).
5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell’Organo di Amministrazione o di altro organo sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e 2372 commi 4 e 5 del codice civile.
In caso di rinnovo dell'Organo di Amministrazione, non può del pari essere conferita delega in favore dei Candidati Consiglieri.
6. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
7. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell’identità
dell’associato; si rinvia a quanto disciplinato - in ordine alle modalità di intervento "da remoto" ed ai profili di verbalizzazione - nel successivo art. 12.11.
ART.8 Assemblea Competenze
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti dell’organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati (salvo quanto indicato nell'art.11 comma 3); è del pari ammessa la designazione di uno o più membri estranei, purché però la maggioranza degli amministratori sia composta da persone fisiche associate;
b) eleggere e revocare, quando previsto e subordinatamente alle condizioni di Legge, i componenti dell’Organo di Controllo
e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell’organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più
ampia garanzia di contraddittorio;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall’Organo di Amministrazione;
i) fissare l’ammontare del contributo associativo;
j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento (per detto profilo si rinvia al successivo art. 24);
c) deliberare, ai sensi dell'art. 42-bis c.c. e nelle altre ipotesi di Legge, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Dette ultime operazioni straordinarie si intendono consentite.
Per quanto ivi non espressamente disposto si rinvia al D.Lgs. 117/2017.
ART.9 Assemblea Convocazione
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze
dell’associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell’Organo di Amministrazione.
3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
ART.10 Assemblea: validità e modalità di voto
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alle materie di Legge e di statuto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nell’apposito libro degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento e la devoluzione patrimoniale, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nell’apposito libro degli associati.
6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell’art. 21 del presente Statuto. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci.
ART.11 Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo: Competenze
1. L’Organo di Amministrazione è l’organo di governo dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L’Organo di amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto consiglieri, nominati dall’Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma almeno dieci giorni prima della data fissata per la nomina (di tal ché l'organo amministrativo sia composto da cinque a nove membri complessivi); ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo è scelto fra persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dall'organo amministrativo con i voti favorevoli della maggioranza dei suoi componenti.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Viene fatto, sul punto, rinvio alle norme di Legge.
5. I componenti dell’Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell’Associazione nell’espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo settore, e rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e sono rieleggibili senza limiti di mandati consecutivi.
6. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- approvare il programma delle attività associative;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- proporre le quote sociali annuali minime per i soci Ordinari;
- proporre le quote sociali annuali minime per i soci Collaboratori;
- proporre i nominativi dei soci Benemeriti;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- proporre e dare impulso alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- nominare, ove ritenuto opportuno e/o necessario, un comitato consultivo, anche composto da persone portarici di Sindrome di Down.
ART.12 Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo: Funzionamento
1. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico
nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.
4. Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti e nell'ordine di preferenza ivi indicato, (in modo tale che la nomina conservi sempre carattere assembleare); quelli così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.
4 - bis. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile sostituire i componenti del Consiglio attingendo dalla lista dei non eletti secondo l'ordine di preferenza ivi indicato ai sensi del precedente comma, l'Organo di Amministrazione potrà - ove possibile - proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, oppure indire con la massima urgenza consentita nuove elezioni; i componenti così nominati, scadono con gli altri componenti.
5. L’intero Consiglio cessa d’ufficio quando viene meno, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l’Assemblea dei soci, convocata d’urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.
6. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Di ogni riunione dell’Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
11. Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.
Si rinvia al D.Lgs. 117/2017.
ART.13 Presidente
1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'organo ammistrativo come meglio specificato nell'art. 11, comma terzo.
3. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
5. Il Presidente, o per delega un membro dell’Organo di Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e l’Organo di Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell’analisi delle risorse dell’AIPD Nazionale. Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l’applicazione del Regolamento delle Sezioni.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di dimissioni del
Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente che convoca un’Assemblea da tenersi entro sessanta giorni per le nuove elezioni.
7. La rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o di suo impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
ART.14 Organo di controllo
1. E' facoltà dell'Ente nominare un organo di controllo, laddove ritenuto necessario, nei modi di legge e di statuto.
Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo
2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L’organo di controllo:
* vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001,
qualora applicabili;
* vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
* partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;
* al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
* esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
* accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;
* attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART.15 Revisione legale dei conti
1. E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
2. Si fa espresso rinvio all'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
ART.16 Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Si rinvia al successivo art. 17.
ART.17 Divieto di distribuzione degli utili
1. Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che
ivi si intende espressamente richiamato.
ART.18 Risorse economiche
1. L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
- rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività on in regime di accreditamento di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- contributi dello Stato, della Comunità Europea, di Enti o Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in
suo favore;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- beni immobili;
- beni mobili in possesso dall'Associazione come da inventario.
2. Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e d'investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione medesima, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.
3. Il tutto nei limiti inderogabili di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
ART.19 Bilancio di esercizio
1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Ciascun bilancio viene corredato da una Relazione dell’Organo di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l’andamento e i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi e alle attività allo studio, in corso e realizzate. I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’Assemblea convocata al fine dell’approvazione.
2. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dall’ Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2 comma 4 del presente Statuto a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Si rinvia espressamente agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, al ricorrere dei presupposti.
ART.20 Bilancio sociale e informativa sociale
1. L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio Sociale.
3. Si rinvia espressamente all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
ART.21 Libri
1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
2. Ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
- previo richiesta scritta all’Organo amministrativo attraverso la segreteria dell'ente;
- dovrà essere fissato, con congruo anticipo, un appuntamento presso la sede legale;
- in nessun caso i libri associativi potranno essere spostati dalla sede legale;- è ammessa la sola consultazione, mentre sono espressamente vietate forme di riproduzione (fotocopie, fotografie o filmati).
ART.22 Volontari
1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
4. Tutti i volontari non soci e tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
ART.23 Lavoratori
1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
3. Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di Legge contenute nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
ART.24 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D. Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
2. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82,decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
3. Si fa espresso rinvio agli artt. 9 e 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
5. L’Assemblea provvede, oltre a decidere in ordine a detta devoluzione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART.25 Disposizioni finali
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
F.to Patrizia Adosini
F.to Paolo Divizia L.S..
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Possono diventare soci le persone con Sindrome di Down maggiorenni, i genitori (anche adottivi), fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado e tutori di persone con SD (SOCI ORDINARI), e tutti coloro che, pur non essendo direttamente coinvolti, condividono gli scopi e le attività dell’AIPD e che si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell’AIPD (SOCI COLLABORATORI).
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